IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale e' stata istituita e disciplinata l'imposta comunale sugli immobili; Visto in particolare l'art. 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504, che ha rinviato a successivi decreti le modalita' di presentazione, anche su supporti magnetici, della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1993, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare; Visti i decreti del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1993, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, delle societa' semplici, delle societa' o associazioni fra artisti o professionisti e delle societa' di capitali ed enti, agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare; Visto l'art. 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalita' per consentire l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati ed alle imprese; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza alle imprese da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei professionisti che svolgono l'attivita' di assistenza alle medesime condizioni dei centri; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalita' per la consegna dei supporti magnetici relativi ai modelli 730 da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 23 aprile 1993, con il quale sono state disciplinate le modalita' per la consegna dei supporti magnetici relativi al modello 770 dei sostituti di imposta, che abbiano prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti o pensionati; Visto il decreto del Ministro delle finanze di pari data, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalita' per la consegna dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi predisposti dai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti che svolgono l'attivita' di assistenza alle medesime condizioni dei centri; Considerato che, come previsto dagli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993 e dagli articoli 3 dei decreti del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, devono essere stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati nonche' le modalita' di presentazione degli stessi all'Amministrazione finanziaria; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, che dichiarano un numero complessivo di immobili (terreni e fabbricati) superiori a cinquanta unita', possono presentare la dichiarazione su supporti magnetici. Tali soggetti devono allegare alla dichiarazione dei redditi un'attestazione, debitamente sottoscritta, nella quale vanno indicati il numero delle unita' immobiliari, distintamente per i terreni e i fabbricati, e i dati contabili totali. 2. I supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche devono essere predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A. 3. I supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, delle societa' semplici e delle societa' o associazioni fra artisti o professionisti devono essere predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B. 4. I supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati delle societa' di capitali ed enti devono essere predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C. 5. I contribuenti di cui ai commi precedenti consegnano i supporti magnetici contenenti la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, al comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale degli stessi entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.