IL MINISTRO DELLE FINANZE
 Visto  il titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
con  il  quale  e'  stata istituita e disciplinata l'imposta comunale
sugli immobili;
 Visto  in  particolare  l'art.  10,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo n. 504, che ha rinviato a successivi decreti le modalita'
di presentazione, anche su supporti magnetici, della dichiarazione ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  5  febbraio 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1993, con
il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione dei terreni e
dei  fabbricati  delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui
redditi,   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  e  dell'imposta
straordinaria immobiliare;
 Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze  12  febbraio 1993,
pubblicati  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37
del  15  febbraio 1993, con i quali sono stati approvati i modelli di
dichiarazione  dei  terreni  e  dei fabbricati delle societa' in nome
collettivo  e in accomandita semplice, delle societa' semplici, delle
societa' o associazioni fra artisti o professionisti e delle societa'
di  capitali  ed  enti,  agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e dell'imposta straordinaria
immobiliare;
 Visto  l'art.  78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  che disciplina le modalita' per consentire l'assistenza fiscale
ai lavoratori dipendenti e pensionati ed alle imprese;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395,  con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei  sostituti  di  imposta  e  dei  centri autorizzati di assistenza
fiscale;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494,
con  il  quale e' stato approvato il regolamento per l'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' di assistenza alle imprese da parte dei
centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale e dei professionisti che
svolgono  l'attivita'  di  assistenza  alle  medesime  condizioni dei
centri;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  16  aprile  1993,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92
del  21 aprile 1993, con il quale sono stati disciplinati i termini e
le  modalita'  per  la  consegna  dei  supporti magnetici relativi ai
modelli 730 da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  16  aprile  1993,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92
del 23 aprile 1993, con il quale sono state disciplinate le modalita'
per  la  consegna  dei supporti magnetici relativi al modello 770 dei
sostituti  di  imposta,  che abbiano prestato l'assistenza fiscale ai
dipendenti o pensionati;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze di pari data, pubblicato
nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto, con il quale
sono  stati disciplinati i termini e le modalita' per la consegna dei
supporti  magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi
predisposti dai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese
e  dai  professionisti  che  svolgono  l'attivita' di assistenza alle
medesime condizioni dei centri;
 Considerato  che,  come  previsto  dagli  articoli  3 e 4 del citato
decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993 e dagli articoli 3
dei  decreti  del  Ministro  delle  finanze  12 febbraio 1993, devono
essere  stabiliti  il  contenuto  e  le  caratteristiche tecniche dei
supporti  magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei terreni
e  dei  fabbricati nonche' le modalita' di presentazione degli stessi
all'Amministrazione finanziaria;
 Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

                              Decreta:
                               Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
terreni  e  dei  fabbricati,  che dichiarano un numero complessivo di
immobili (terreni e fabbricati) superiori a cinquanta unita', possono
presentare  la  dichiarazione  su  supporti  magnetici. Tali soggetti
devono  allegare  alla  dichiarazione  dei  redditi  un'attestazione,
debitamente  sottoscritta, nella quale vanno indicati il numero delle
unita'  immobiliari,  distintamente per i terreni e i fabbricati, e i
dati contabili totali.
 2.  I  supporti  magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei
terreni   e  dei  fabbricati  delle  persone  fisiche  devono  essere
predisposti  e  confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite
nell'allegato A.
 3.  I  supporti  magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei
terreni  e  dei  fabbricati  delle  societa'  in nome collettivo e in
accomandita  semplice,  delle  societa'  semplici  e delle societa' o
associazioni fra artisti o professionisti devono essere predisposti e
confezionati  secondo  le specifiche tecniche stabilite nell'allegato
B.
 4.  I  supporti  magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei
terreni  e  dei  fabbricati delle societa' di capitali ed enti devono
essere  predisposti  e  confezionati  secondo  le specifiche tecniche
stabilite nell'allegato C.
 5.  I  contribuenti di cui ai commi precedenti consegnano i supporti
magnetici  contenenti  la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati,
al  comune  nella  cui  circoscrizione  si trova il domicilio fiscale
degli  stessi  entro  i  termini  previsti per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.